Cass. pen., Sez. VI, 2 febbraio 2026, n. 4193
06 Febbraio 2026
Con la sentenza 2 febbraio 2026, n. 4193, la Corte di Cassazione interviene su un tema che riguarda da vicino la pratica quotidiana dei medici di medicina generale e, più in generale, di tutti i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale: la qualifica di pubblico ufficiale. Si tratta di un principio già noto, ma che continua a essere oggetto di dubbi e interpretazioni non sempre corrette. La Suprema Corte coglie l’occasione per ribadirlo con chiarezza: il medico convenzionato con la ASL, anche se libero professionista e non dipendente pubblico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, e non un semplice incaricato di pubblico servizio.
Il caso
La vicenda nasce all’interno della casa circondariale di Ragusa. Un detenuto viene condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per aver offeso, alla presenza di altri detenuti, il medico di guardia in servizio presso l’istituto. La difesa sostiene che il medico non possa essere considerato pubblico ufficiale, in quanto libero professionista convenzionato e non dipendente della pubblica amministrazione. Secondo questa impostazione, la qualifica di pubblico ufficiale sussisterebbe solo nel momento in cui il medico redige un certificato, mentre per il resto dell’attività sanitaria dovrebbe parlarsi di incaricato di pubblico servizio.
La Cassazione pero’ respinge questa tesi.
Conta la funzione, non il contratto.
Nel motivare la decisione, la Corte richiama un orientamento ormai consolidato: la qualifica di pubblico ufficiale non dipende dal tipo di rapporto di lavoro, ma dalla natura dell’attività svolta. Dopo la riforma del 1990, infatti, il diritto penale ha adottato una nozione “funzionale” di pubblico ufficiale. Ciò che rileva è se l’attività sia disciplinata dal diritto pubblico e se comporti l’esercizio di poteri tipici della funzione amministrativa, come quelli autoritativi, deliberativi o certificativi. Sotto questo profilo, il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale partecipa pienamente all’esercizio di una funzione pubblica, anche se opera come libero professionista. Un passaggio particolarmente significativo della sentenza riguarda il potere certificativo, che la Corte non limita alla redazione formale di certificati. La diagnosi, la prescrizione di esami, farmaci e prestazioni sanitarie sono atti che consentono al cittadino di accedere a prestazioni garantite dal SSN, sia presso strutture pubbliche sia presso strutture private accreditate. Si tratta, quindi, di attività che incidono direttamente su diritti fondamentali e che sono regolate da norme di diritto pubblico. Per questo motivo, la Cassazione ribadisce che il medico convenzionato ASL riveste la qualifica di pubblico ufficiale, principio già affermato in numerose decisioni precedenti, anche con riferimento alla guardia medica e alla guardia medica turistica.
Nel caso specifico, la Corte sottolinea inoltre che il medico di guardia presso un istituto penitenziario svolge un ruolo essenziale nella tutela della salute dei detenuti e concorre alla realizzazione delle finalità proprie dell’amministrazione penitenziaria. Il fatto che l’attività sia svolta in regime di convenzione e non di pubblico impiego non cambia la sostanza: ciò che conta è la funzione esercitata, non la forma del rapporto contrattuale.
La sentenza n. 4193/2026 ha un significato che va oltre il singolo episodio giudiziario. È un’ulteriore conferma del ruolo pubblico e istituzionale del medico di medicina generale e, più in generale, di tutti i medici convenzionati con il SSN. Da un lato, questa qualifica comporta una maggiore tutela rispetto a offese, minacce o aggressioni; dall’altro, richiama la responsabilità che accompagna l’esercizio quotidiano di una funzione pubblica, anche al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente. Con questa decisione, la Corte di Cassazione ribadisce un concetto fondamentale: il medico convenzionato con la ASL è pubblico ufficiale perché esercita poteri pubblicistici essenziali per garantire il diritto alla salute.


