Professionisti in quiescenza e crediti ECM: chiarimenti della Commissione Nazionale

(Fonte: Metis Formazione e ricerca) La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato la Delibera n. 7 del 5 marzo 2026, con cui ha inteso fare chiarezza su un aspetto che riguarda un numero significativo di professionisti sanitari: il rapporto tra l’esenzione dall’obbligo formativo riconosciuta ai medici e agli altri operatori sanitari in quiescenza e la possibilità, per gli stessi, di continuare a partecipare ad attività ECM.

COSA PREVEDE LA DELIBERA

Il diritto a partecipare rimane intatto.
Essere in quiescenza non preclude la partecipazione alle attività formative ECM. La delibera ribadisce con chiarezza che l’esenzione dall’obbligo formativo — prevista già dalla normativa vigente — non si traduce in un divieto: i professionisti che abbiano cessato l’attività lavorativa possono continuare, liberamente e volontariamente, a seguire corsi, convegni, congressi e qualsiasi altra iniziativa accreditata nell’ambito del sistema ECM. Si tratta di un riconoscimento importante, che tutela il desiderio di aggiornamento di chi ha scelto di rimanere in contatto con la propria comunità professionale anche dopo il pensionamento.

I crediti acquisiti vanno a recupero dei debiti pregressi.
Il secondo chiarimento riguarda l’utilizzo concreto dei crediti formativi eventualmente maturati. La Commissione ha stabilito che tali crediti — acquisiti nel periodo di quiescenza — verranno automaticamente impiegati dal Co.Ge.A.P.S. per la compensazione di eventuali debiti formativi pregressi. In altri termini, se un professionista ha lasciato insoluti dei crediti ECM relativi a periodi di attività passata, la formazione svolta in quiescenza contribuirà a sanare quella posizione debitoria, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’interessato.


IN SINTESI

I professionisti sanitari in quiescenza possono partecipare liberamente alle attività ECM. I crediti ottenuti non sono “persi”: il Co.Ge.A.P.S. li utilizzerà in modo automatico per coprire eventuali debiti formativi accumulati durante gli anni di esercizio della professione. Nessun adempimento burocratico aggiuntivo è richiesto al professionista.