Ricetta elettronica: cronistoria delle normative nazionali

L’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall’art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, parla del collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e della ricetta elettronica.

Il DPCM del 26 marzo 2008 stabilisce :
Art. 1. Principi generali relativi alle modalità di trasmissione

1. La trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle certificazioni di malattia all’I.N.P.S. avviene nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del Codice dell’amministrazione digitale ed in conformità alle relative regole tecniche.

2. Nel disciplinare tecnico di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione telematica:

  1. dei dati delle ricette di cui al decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) di cui al comma 2 dell’art. 50 citato nelle premesse e da parte dei medici del servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN);
  2.  dei dati delle certificazioni di malattia di cui all’art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 all’INPS, da parte dei medici curanti.

3. Il processo di autenticazione in rete degli utenti, come definiti nell’allegato disciplinare tecnico, ai fini della trasmissione dei dati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, avviene tramite Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica e, in fase di prima attuazione, tramite nome utente (o altro codice identificativo) e password, in conformità all’art. 64 del Codice dell’amministrazione digitale, secondo le modalità descritte nell’allegato disciplinare tecnico.

4. Il sistema di accoglienza centrale, di seguito denominato SAC, è l’infrastruttura tecnologicadel Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consente la ricezione dei dati delle ricette mediche e dei certificati di malattia trasmessi in via telematica dagli utenti.

5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze predispone report informativi periodici, al fine di verificare congiuntamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione, il CNIPA e l’INPS, per le parti di rispettiva competenza, lo stato di attuazione del SAC di cui al comma 4.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’amministrazione digitale, provvede, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione, con il supporto tecnico del CNIPA, per le parti di rispettiva competenza, alla predisposizione degli accordi di servizio con le amministrazioni interessate, secondo le modalità descritte nell’allegato disciplinare tecnico.

7. Nelle more del successivo e progressivo assorbimento della tessera sanitaria (TS) nella carta d’identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi ai sensi dell’art. 50, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, il codice fiscale dell’assistito è rilevato, all’atto della prescrizione della ricetta medica o della certificazione di malattia, dalla Tessera sanitaria di cui al decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dagli elenchi  degli assistiti validati dall’Agenzia delle entrate, che saranno resi disponibili ai medici del SSN da parte delle Aziende sanitarie locali.

8. L’approvazione delle modifiche e l’aggiornamento degli standard tecnologici saranno effettuati secondo le modalità previste dall’art. 71 del Codice dell’amministrazione digitale.

Art. 3. Infrastrutture regionali

1. Le regioni devono comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, le infrastrutture regionali esistenti in grado di fornire servizi di connettività agli utenti e di interoperare con le infrastrutture di cooperazione applicativa del SAC.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle riforme e innovazioni, sentito il CNIPA, per le parti di rispettiva competenza, valutano congiuntamente la conformità delle infrastrutture regionali alle regole tecniche previste dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

Art. 4. Programma di applicazione per la trasmissione delle ricette

1.Con riferimento alle eventuali richieste regionali di adesione totale o parziale al comma 11 dell’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, relativamente alla trasmissione telematica dei dati delle ricette dai medici, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), le regioni devono presentare al Ministero dell’economia e delle finanze:

a)    la propria richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto;

b)    il progetto regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

2. Le modalità tecniche di acquisizione e di trasmissione dei dati delle ricette sono stabilite nell’allegato disciplinare tecnico, nel rispetto del Sistema pubblico di connettività.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle riforme e innovazioni e sentito il CNIPA per quanto attiene gli aspetti di competenza del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), nonché l’I.N.P.S. per gli aspetti di propria competenza, valuta la conformità dei progetti regionali di cui al comma 1 alle modalità di trasmissione telematica cui all’art. 1 e dell’allegato disciplinare tecnico.

4. Per la trasmissione telematica dei dati di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della salute, detta le ulteriori disposizioni attuative ai sensi dell’art. 1, comma 810, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all’art. 4.

Art. 7. Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intendono:

a)    per «medico curante» ogni medico curante dal quale può pervenire la certificazione di malattia;

b)    per «certificato di malattia», l’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all’art. 2, comma 1 del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

c)    per «attestato di malattia» l’attestazione medica di cui alla lettera b) senza l’esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all’art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

d)    per «datore di lavoro» ogni soggetto, persona fisica o giuridica che abbia alle proprie dipendenze lavoratori di cui alla lettera e);

e)    per «lavoratore» ogni soggetto che abbia diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS.

Il Decreto 21 febbraio 2011 del Ministero dell’Economia e Finanze stabilisce: 

L’avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia Autonoma di Bolzano. (11A02987) (GU n. 53 del 5-3-2011 ) decretando:

Art. 1 Chiusura sperimentazione e avvio a regime

1. Con riferimento all’attuazione in ambito regionale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, concernenti la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del S.S.N. da parte dei medici prescrittori, e’ definito il seguente programma di avvio a regime:

a) regione Valle d’Aosta, dal 1° aprile 2011;

b) regione Emilia-Romagna, dal 1° maggio 2011;

c) regioni Abruzzo, Campania, Molise e Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, dal 1° luglio 2011;

d) regioni Calabria e Liguria, dal 1° settembre 2011;

e) regione Basilicata, dal 1° ottobre 2011.

2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., siglati il 27 maggio 2009, richiamati nelle premesse, i quali prevedono, tra l’altro, che, dal momento dell’avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, il medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. e’ tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, in fase di prima applicazione, nelle regioni di cui al comma 1, tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date di cui al comma 1, siano, su base mensile, inferiori all’80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale.

Accordo collettivo Nazionale Pediatria di Libera scelta  del 29 luglio 2009

ART. 17 – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA.

1. Dopo l’articolo 58 dell’ACN 15 dicembre 2005 è inserito il seguente:

ART. 58 TER – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA.

1. Dal momento dell’avvio a regime da parte della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accordi tra lo Stato e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così come definito ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5.

2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è soggetto alla riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15 % su base annua.

3. L’inadempienza e la sua durata su base mensile sono documentate attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria.

4. La relativa trattenuta è applicata dall’ Azienda sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza.

5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le verifiche disposte dal Sistema Tessera Sanitaria.

6. L’eventuale ricorso da parte del medico è valutato dal Collegio Arbitrale secondo le modalità previste dall’art. 30.».

ART. 6 – COMPITI E FUNZIONI DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA.

1. Dopo l’art. 13 dell’ACN 15 dicembre 2005 è inserito il seguente:

ART. 13 BIS – COMPITI E FUNZIONI DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA.

5. Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 58 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale. 

16. Luglio 2012 by Dott. G.Marini
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