Decreto Commissario ad Acta n. 26 del 4 luglio 2012 (1)
Decreto Commissario ad Acta n. 26 del 04.07.2012 – MISURE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA – MODIFICA REGIME ESENZIONE PER MOTIVI DI REDDITO – DM 11 DICEMBRE 2009 (in vigore dal 1° agosto 2012)
In una logica di omogeneizzazione sul territorio regionale della materia di esenzioni ticket per motivi di reddito – è stata recepita anche per le prestazioni di assistenza farmaceutica la codifica nazionale delle condizioni di esenzione di cui al Decreto del 17/03/2008, analogamente a quanto disposto per le esenzioni per reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, limitatamente ai soggetti individuati con codice E02, E03, E04, così come segue:
Codice Aventi diritto
E02 Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico – (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
E04 Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Sono state modificate quindi le classi di esenzione di cui al decreto del Commissario ad acta n. 17/2011.
Sono state recepite integralmente le modalità di attestazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per motivi di reddito, siccome previste dal D.M. 11 dicembre 2009 e le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 178 del 14 marzo 2011.
Inoltre si precisa che viene modificato rispetto ai decreti commissariali nr. 14/2009 e 17/2011, in la quota massima per ricetta (es. antibiotici in fleboclisi max. 6 pezzi). Le quote ticket sono pertanto:
Per ogni pezzo prescritto con prezzo al pubblico uguale o inferiore ad € 5, l’assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa pari ad € 0,50 sino ad un massimo di € 1,50 a ricetta
Per ogni pezzo prescritto con prezzo al pubblico superiore ad € 5, l’assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa pari a € 2 sino ad un massimo di € 6 a ricetta§;
I cittadini rientranti nelle categorie di cui all’allegato A sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti punti 1) e 2);
I cittadini rientranti nelle categorie di cui all’allegato B sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti punti 1) e 2), limitatamente ai farmaci connessi al trattamento della patologia per la quale hanno diritto all’esenzione;
I cittadini rientranti nelle categorie di cui all’allegato C sono tenuti a corrispondere una quota pari a:
0,25 € a pezzo sino ad un massimo di 0,75 € a ricetta§ (farmaci di prezzo uguale o inferiore ai 5 €);
1 € a pezzo fino ad un massimo di 3 €§ (farmaci di prezzo superiore ai 5 €);
La quota di compartecipazione siccome sopra previsto non si applica ai farmaci (sia essi branded – ossia specialità medicinali che hanno perso il brevetto sul principio attivo – che unbranded – ossia farmaci equivalenti senza il nome di fantasia e identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo ) che si adeguano al prezzo di riferimento regionale – ai sensi dell’art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni – siccome individuato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute con proprie Determine Dirigenziali;
In caso di farmaci equivalenti che, pur inseriti nella cd. lista di trasparenza non si adeguano al prezzo di riferimento stabilito dall’Agenzia Italiana del Farmaco – ai sensi dell’art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni – la quota fissa di compartecipazione dovuta è pari ad € 0,50/pezzo fino ad un massimo di € 1,50 a ricetta§;
I cittadini rientranti nelle categorie di cui all’allegato C sono tenuti a corrispondere la quota di cui al precedente punto 7) in misura pari ad € 0,25 a pezzo, indipendentemente dal prezzo del farmaco stesso, sino ad un massimo di € 0,75 a ricetta§;
Alla quota fissa di cui ai precedenti punti sette e otto si aggiunge la differenza sul prezzo di riferimento siccome ridefinito dall’Agenzia Italiana del Farmaco – ai sensi dell’art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni.
Vengono inoltre recepiti i codici di esenzione ministeriali di cui al. D.M. 17/03/08, allegato 12