Obbligo di prescrizione su ricettario SSN da parte dei Medici dipendenti

Importante Nota della Direzione delle Politiche della Salute della Regione Abruzzo sull’annosa questione della mancata emissione delle ricette SSN da parte dei Medici ospedalieri. La nota, a nome del Dirigente dott. Muraglia, dispone chiaramente l’obbligo per il Medico ospedaliero o distrettuale di redigere al termine della visita sul proprio ricettario SSN tutti i farmaci e/o gli accertamenti necessari per la corretta assistenza del cittadino.
La Regione richiama espressamente la normativa nazionale relativa:

1) Legge n. 326 del 24 novembre 2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici):        
Contiene al Capo IV l’Accordo Stato-Regioni in materia sanitaria con la  Istituzione dell’Agenzia Nazionale del Farmaco e del tetto di spesa per la spesa farmaceutica (art. 48). Contiene inoltre le Disposizioni  in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie funzionali all’attribuzione e alla verifica del budget di distretto, alla farmacovigilanza e alla sorveglianza epidemiologica. Istituzione della Tessera Sanitaria e del nuovo Ricettario Sanitario Nazionale a lettura ottica (art. 50) da distribuirsi “alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia”

2) DL 443/87, convertito in legge n° 531/87 – Art. 2:
“L’impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazione erogabili dal SSN è riservata ai medici dipendenti dal servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali”

3) Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 99 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) – Art. 15-decies (Obbligo di appropriatezza ):
1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a  pazienti all’atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i  farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonché le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, e prevedono conseguenze in caso di infrazione.

3. Le Attività delle Aziende unita’ sanitarie locali previste dall’articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.

4) Legge Finanziaria 2004, art.50

5) Legge n. 401/2001

6) Legge n. 425/96

20. Luglio 2013 by Dott. G.Marini
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