Certificati sportivi in ambito scolastico – Lettera del Segretario regionale C.I.Pe. all’USR
Spett.le UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
via Ulisse Nurzia
Loc. Boschetto – PILE – L’AQUILA
Oggetto: Richiesta certificato sportivo non agonistico in ambito scolastico
Si fa presente che il D.M. 24.04.2013 – GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013 ha abrogato il precedente D.M. 28.02.1983, modificando le disposizioni relative al certificato sportivo non agonistico.
In ambito scolastico, iI vigente D.M. 24.04.2013 all’art.3 comma 1 punto a) e punto c) limita la richiesta del certificato sportivo non agonistico “agli alunni che svolgono attivita’ fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attivita’ parascolastiche oppure a coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale”. Pertanto la vigente normativa conferma che per l’attività motoria o per l’Educazione Fisica praticata in orario curriculare non è previsto il rilascio del certificato sportivo non agonistico.
Si segnala inoltre che l’attuale normativa lascia al Pediatra la discrezionalità di eseguire o meno un ECG e/o altri accertamenti preliminarmente alla redazione del certificato di attività sportiva non agonistica, in funzione delle condizioni cliniche dell’alunno: ne consegue che in caso affermativo esistono tempi più lunghi per il rilascio.
Si ricorda infine che:
• Il certificato in oggetto viene rilasciato gratuitamente solo agli alunni che possono esibire all’atto della richiesta dichiarazione scritta e firmata dall’autorità scolastica competente (Preside o Direttore Didattico) attestante espressamente e chiaramente il loro inserimento in una precisa attività parascolastica con le caratteristiche di cui sopra o l’iscrizione ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale. Non si darà seguito a richieste verbali.
• Le suddette richieste devono essere formulate su apposito modulo individuale per ogni alunno, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e riportare sia timbro originale della scuola, sia firma di pugno del Preside o Direttore Didattico. Al fine di facilitare tale adempimento allego alla presente una nostra proposta di modulo personalizzabile. Non è quindi possibile consegnare agli alunni moduli di richiesta con firme ciclostilate, fotocopiate e/o apposte mediante timbri o sui quali siano presenti riferimenti all’abrogato DM 28.02.1983. Inoltre tali stampati non devono essere parzialmente compilati o in bianco.
• I moduli di certificazione vanno considerati come corrispondenza tra il medico e la direzione didattica, per cui è opportuno che essi siano conservati presso le segreterie delle scuole e non circolino nelle palestre o strutture sportive, peraltro neppure sempre autorizzate a richiederli (DM 24.04.2013 art.3 comma 1 punto b).
• Qualora non vengano rispettate, anche solo in parte, le modalità sopra riportate, il Medico non è tenuto al rilascio della certificazione ex DM 24.04.2013.
• Qualsiasi altra certificazione richiesta al di fuori della normativa in oggetto sarà rilasciata dal Medico, sul proprio ricettario personale, a tariffa libero professionale.
Al fine di consentire una linea comune di comportamento tra i Pediatri di famiglia e la Scuola, si prega di diffondere queste norme e l’allegato modulo di richiesta tra le Direzioni Didattiche e le Presidenze.
Resto a disposizioni per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
San Salvo, 9 ottobre 2013
Dr. Umberto Muzii
Confederazione Italiana Pediatri
Federazione Regionale Abruzzo
il Segretario Regionale